Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.
La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati sopradetti concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

La violazione degli obblighi di pubblicazione sugli enti pubblici vigilati, e sugli enti di diritto privato in controllo pubblico da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

 

 

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SI RENDE NOTO che in occasione delle elezioni amministrative del 8 e 9 GIUGNO 2024 al fine di consentire l’esercizio del voto agli elettori fisicamente impediti occorre individuare dirigenti medici per il rilascio delle certificazioni nei presidi sanitari di ENNA, CENTURIPE, CALASCIBETTA, CATENANUOVA, VILLAROSA, NICOSIA, TROINA, GAGLIANO C/TO, CAPIZZI, CERAMI, AGIRA, REGALBUTO, ASSORO, NISSORIA, LEONFORTE che non possono essere presidiati dai medici dell’U.

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