Effettuare una dichiarazione di nascita

La dichiarazione di nascita è un atto obbligatorio e può essere resa, sia da cittadini italiani che da cittadini stranieri entro 3 giorni dalla nascita (NON COMPRESO il giorno di nascita) escluso i giorni festivi presso l’Ufficio Accettazione del Presidio Ospedaliero (solo nel caso in cui il terzo giorno cada di giorno festivo, si va al giorno successivo non festivo)

o in alternativa

entro 10 giorni dalla nascita (NON COMPRESO il giorno di nascita) escluso i  giorni festivi presso il Comune di residenza della madre o del padre.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Genitori coniugati (sia italiani che stranieri residenti)

La dichiarazione può essere resa da uno dei due coniugi, munito di un valido documento di identità. Per i cittadini stranieri il matrimonio deve essere trascritto nel Comune di residenza, altrimenti risultano genitori non coniugati.

Genitori non coniugati (sia italiani che stranieri residenti)

La dichiarazione deve essere resa da entrambi, muniti  di un valido documento  di identità.

Genitori stranieri non in regola

La dichiarazione deve essere resa da entrambi, muniti di passaporto o altro documento in loro possesso.

ATTRIBUZIONE DEL NOME

Il nome deve corrispondere al sesso del bimbo (ad es. Andrea è maschile).
 Possono essere assegnati fino a 3 nomi primari. Si precisa che in caso di attribuzione di due o più nomi, essi compariranno su TUTTI i documenti. Ciò comporta che il bambino dovrà SEMPRE firmare per esteso con tutti i nomi impostigli.
Sono accettati i nomi geografici tipo “Asia, Ginevra”.
E’ vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W.
 

DICHIARAZIONE TARDIVA

Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente a riceverla procede alla formazione tardiva dell’atto di nascita e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica.

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